da stekko » ven 06 mar, 2020 10:10
@Homofaber, attenzione a dare notizie non corrette e/o incomplete.
In mancanza di un regolamento contrattuale o di una norma specifica in esso contenuta, si fa riferimento alla sentenza n.14671 della Cassazione datata 27 giugno 2014.
https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-14671-del-27-06-2014
Qui è sancito il diritto del proprietario a utilizzare un bene privato nel modo che ritiene più opportuno, purché nel rispetto della legge. Il proprietario di un box auto ha dunque diritto di farne l’uso che crede, come, appunto, adibirlo a deposito di attrezzi, magazzino o laboratorio.
A ribadirlo è intervenuta anche una recente sentenza, la n.224/2019 pronunciata dal Tribunale di Roma. Nel caso in questione, l’amministratore di un condominio aveva chiesto la condanna di tre proprietari di box auto dello stabile a rimuovere, a proprie spese, attrezzature e materiali che vi erano depositati. Il giudice ha però respinto la richiesta dell’amministratore, ribadendo che, in assenza di vincoli da contratto, non si può imporre a un proprietario di utilizzare il suo bene immobile in un certo modo. L’amministratore s’è visto dunque respingere la contestazione, con la condanna a sostenere le spese giudiziarie.
Non solo. La sentenza del Tribunale di Roma ha sottolineato un altro aspetto interessante e cioè che l’amministratore non è legittimato a contestare l’uso delle proprietà individuali, a meno che non influiscano in qualche modo sulle parti comuni del condominio. Solo in questo caso, come da art. 1130 e art. 1131 del Codice Civile, l’amministratore è autorizzato a procedere, in quanto responsabile della corretta conservazione delle parti comuni e di garantire a tutti i condomini di poterne godere allo stesso modo. Il proprietario di un box auto che semplicemente prende a utilizzarlo come magazzino anziché come autorimessa non interessa, di fatto, le parti comuni.
Insomma per semplificare, a meno che nell'accatastamento il box sia accatastato come C3 - Autorimessa oppure espressamente inserito nel regolameto di condominio che il box debba essere adibito solo ad autorimessa, nel box, compatibilmente con il rumore che non può superare le soglie di tollerabilità, ci possiamo fare quello che vogliamo. L'unica attenzione che va posta, rischio denuncia per furto, è di dotarsi di una propria linea elettrica o ottenere dal condominio di allacciarsi a quella condominiale a valle di un contatore di contabilizzazione consumi.
Ciao a tutti
P.S. E' il primo post che faccio, se ho fatto errori di netiquette per favore segnalatemelo