Fabio25 ha scritto:CavalloGoloso ha scritto:Entrare nei meandri della c..d. "Proprietà Intelletuale" è imprudente per chi non se ne occupa professionalmente anche se a farlo è giurista, quindi, vi prego di prendere molto con le pinze quanto sto per dire dato che nel mio lavoro non mi sono mai cimentato con la disciplina in questione.
Perché proprio di questo specifico ambito del diritto si discorre.
LE ragioni per cui un committente possa dolersi del fatto che l'artigiano "pubblichi" un lavoro fatto su suo incarico, possono essere molteplici, ma quella che, certamente, è quella più degna di attenzione è proprio quella che tu esponi: di chi è l'idea, il frutto dello sforzo intellettivo che ha condotto al prodotto finito?
Altre questioni, invero, non riesco a coglierne nel fatto in se di mettere delle foto su un social di un lavoro fatto. Certamente ci potrebbe essere la necessità di tutelatela privaci del committente che potrebbeessere compromessa da foto che riproducano non solo il manufatto ma anche ambienti e persone, ma sopratutto ambienti. in questo caso il problema è arginabile facendo le foto del manufatto in un ambiente "neutro", magari nel lab prima del suo trasporto in loco.
Le questioni sono differenti invece nel caso in cui l'artigiano sia l'esecutore di un progetto altrui(non parlo di un progetto esecutivo, bada, parlo anche di un semplice disegno che riproduca le peculiarità estetiche e individualizzanti del manufatto) in questo caso l'artigiano, sono convinto, che farebbe bene ad astenersi dalla pubblicazione perchè potrebbe compromettere diritti del committente degni di tutela e suscettibili di risvolti economici. Ovviamente il committente dovrebbe intraprendere un'azione legale per tutelarli ma non si può escludere che lo faccia specie se in quel progetto ha riversato un certo impegno
un certo impegno dici?beh allora dovremmo chiedere alle parti chi si è impegnato di più tra colui che ha disegnato o che l ha realizzato.....
e, magari, confida nella possibilità di lucrarci vendendolo a un'azienda che produca il manufatto di cui l'era dell'artigiano è un semplice prototipo.
Altre questioni, così su due piedi, non ne colgo, magari andando avanti nella discussione ci possono essere degli spunti di riflessione. Tengo sotto controllo il topic!
Faccio presente una cosa, i disegni non sono opera di architetti regolarmente registrati alla Camera di commercio, ma bensì da mano casereccia se si può dire, insomma fatti privatamente dal. Cliente, da qualche amico del. Cliente e con suggerimenti del falegname. Stesso
Adesso ci spostiamo in un ambito più generale del diritto e su questo posso garantire la correttezza delle mie affermazioni.
Premesso quanto ho detto sopra e date le tue osservazioni, come puoi ben comprendere, la risposta di chi sia nel torto o nella ragione discende dall'accertamento dei "fatti". L'accertamento dei fatti serve a definire in maniera certa gli accadimenti e le azioni in qualsiasi vicenda e ciò al fine di stabilire se quei fatti o quella vicenda rientrino nell'ambito di previsione della norma che sancisce un diritto.
LA norma, in questo caso, dice che la proprietà intellettuale di un'opera dell'ingegno spetti al suo "creatore" ma definire chi sia il creatore è faccenda di non poco conto specie quando la creazione è il risultato di molteplici "energie": quella intellettiva, quella esecutiva, quella finanziaria ecc.... All'ideatore spetta comunque la paternità morale dell'opera che non è cosa da poco e, sebbene, apparentemente non abbia un valore economico, lo acquista quando ci si muove in campo "artistico". La proprietà intellettuale, invece spetta a chi finanzia il progetto perché, anche l'ideatore potrebbe essere il destinatario di una commissione. Questo accade tutte le volte in cui un teen di sviluppatori, per conto di una tal società, per esempio, scrivono un software e per questo sono pagati. potrebbe essere differente l'ipotesi in cui l'ideatore sia un libero professionista ma, ritengo , che , anche in questo caso, non gli spetti altro che il diritto di vedere menzionato il proprio nome nel coupon pubblicitario del "prodotto".
tutte queste faccende, possono essere oggetto di conflitto ed é in questo caso che i giudici "dicono" chi ha ragione e perché.
Come puoi vedere, nel caso che hai esposto, si tratta di capire se l'artigiano ha tempo denaro e voglia da spendere per sostenere una causa che gli verrebbe intentata da chi gli vieta di pubblicare le foto.
Insomma! la domanda che poni non può avere una risposta puntuale, ma solo un astratto parere che, sovente, calza poco e male con la fattispecie.
Ripeto: l'opera dell'ingegno non appartiene a chi la realizza, ma a chi la "finanzia", chi la "idea", se non la ha anche finanziata ne ha solo la paternità morale, chi la realizza può condividerne la paternità morale ma non il suo sfruttamento economico che spetta a chi la ha finaziata. se la pubblicazione delle immagini determina un danno (in questo caso un lucro cessante) in capo a chi ne detiene la proprietà è tenuto a risarcire il danno. Il danno comunque va a sua volta provato in concreto e non in astratto (ma in questo consistono le specificità della normativa sul diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale per cui potrei non dire cose corrette in quanto non sono uno specialista ma penso che la proprietà intellettuale implichi sempre e comunque un diritto di dominio quasi assoluto sull'opera dell'ingegno al pari di quello che la proprietà materiale da su un bene a chi lo ha acquistato legittimamente).
Spero di essere stato sufficientemente chiaro!
