Chicco ha scritto:a me risultavano cifre diverse... tetto di 40000 per esempio. ma non ci metto la mano sul fuoco, ho solo letto degli articoli in rete, quindi li prendo per quello che sono. nessun documento ufficiale, ne tantomeno parlato col commercialista.
però la cosa più fastidiosa credo sia il pagamento delle tasse a forfait sul 67% del fatturato... cioè se per esempio un anno investo il 50% del fatturato per macchinari nuovi, pago ugualmente le tasse sul 67%... complimenti, w l'onestà.
infine mi sembra che per un regime diciamo così "definitivo", il fatto di non scaricare l'iva sugli acquisti mi sembra una bella fischiata. ovvero l'artigiano non farà più da tramite fra il cliente e lo stato, ma diverrà per noi di fatto l'ennesima tassa, da sommare al 33% sul fatturato....
mah, ne parlerò col commercialista e faremo due conti

per ora ho trovato questo
oglie di reddito
Le nuove regole sono contenute nell’articolo 9 della Legge di Stabilità, mentre le tabelle i limiti di reddito per le diverse categorie di professionisti e autonomi, a seconda dei codici ATECO, sono rimandate ad un “allegato n.4″ alla Legge di Stabilità. A queste soglie di reddito, bisogna applicare coefficienti di redditivtà, anch’essi differenziati a seconda del codice ATECO. Limiti di redditi e coefficienti dovrebbero essere:
Imprese alimentari: 35mila euro. Coefficiente di redditività 40%.
Commercio (ingrosso e dettaglio): 40mila euro, coefficiente 40%.
Commercio ambulante, generi alimentari e bevande: 30mila euro, coefficiente 40%.
Commercio ambulante di altri prodotti: 20mila euro, coefficiente 54%.
Edilizia e attività immobiliari: 15mila euro, coefficiente 86%.
Intermediari del commercio: 15mila euro, coefficiente 62%.
Ristorazione e alloggio: 40mila euro, coefficiente 40%.
Professioni e attività in campo tecnico, scientifico, sanitario, educativo e finanziario: 15mila euro, coefficiente 78%.
Altre tipologie di attività economiche: 20mila euro, coefficiente 67%.
Per l’individuazione di questi limiti,
non rilevano gli adeguamenti agli studi di settore. Le nuove imprese o i lavoratori che intraprendono arti e professioni che intendono rivalersi del regime dei minimi, nella dichiarazione di inizio attività devono dichiarare di presumere l’esistenza dei limiti di reddito sopra descritti.
=> Scarica il testo della Legge di Stabilità 2015
Tra le novità di maggiore rilievo l’
innalzamento dell’imposta forfetaria al 15% (sostitutiva di IRPEF, IRAP e addizionali). I minimi verranno inoltre esonerati dall’IVA, con una serie di eccezioni relative a particolari tipologie di operazioni (operazioni con l’estero, importazioni ed esportazioni). Per le operazioni su cui l’IVA è dovuta, questa va liquidata entro il giorno 16 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. Restano poi gli obblighi di numerazione e conservazione di fatture e bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi, e di conservazione dei relativi documenti.
Requisiti
Ci sono poi ulteriori requisiti che invece sono uguali per tutti: massimo di 5mila euro spesi per collaboratori, dipendenti, lavoro accessorio, utili di partecipazione agli associati e reddito imprenditori e familiari. Limite a
20mila euro per i beni strumentali (il modo in cui considerare le varie voci è dettagliato nella lettera c del comma 1.
IVA
I contribuenti in regime dei minimi sono
esonerati dall’IVA con una serie di eccezioni previste nel comma 6. Per le operazioni su cui pagano l’IVA, devono versarla entro il 16 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.
Tra gli altri requisiti necessari per rientrare nel Regime dei Minimi:
non aver sostenuto spese per qualsiasi forma di lavoro o collaborazione superiore ai 5 mila euro annui;
non aver sostenuto un costo complessivo dei beni strumentali alla chiusura d’esercizio, al lordo degli ammortamenti, superiore ai 20mila euro.
Il calcolo sui beni strumentali deve seguire le seguenti regole:
per i beni in locazione finanziaria, rileva il costo sostenuto dal concedente;
per i beni in locazione, noleggio o comodato, rileva il valore normale;
i beni in utilizzo promiscuo concorrono nella misura del 50%;
non rilevano i beni il cui costo unitario è superiore a quanto 516,4 euro;
non rilevano i beni immobili utilizzati nell’attività d’impresa o nell’esercizio della professione.
Vista l'ultima frase , secondo te l'affitto quindi non cade più nei beni strumentali come faceva prima ?