Per privati intendo dei singoli professionisti. Coloro che potevano acquisire strumentazione di quel livello erano Enti, Consorzi, Università, e le industrie di una certa dimensione; la sola camera anecoica, ovvero una struttura schermata (gabbia di Faraday) e rivestita in materiale assorbitivo che non genera echi elettromagnetici (da non confondere con quelli acustici, non c’entra di livello di rumore) per le misure a 3 m, il minimo accettabile, pur con i rivestimenti di ingombro minimo costava una mezza milionata.
Difatti gli Enti competenti si potevano contare sulle dita di una mano. E adesso non so quanto siano cambiate le cose perchè la pagina della EC che riporta gli organismi notificati ovvero quelli accreditati all’esecuzione di tali misure, è ancora piuttosto scarna.
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=380
(questa è la lista generale da cui selezionando la direttiva EMC ne restano 9 (nove) in italia)
Qualcuno potrà obiettare: ma che c’entra sta roba con le macchine per il legno?
c’entra perché una tale macchina, quando abbia a bordo della componentistica elettromagnetica e elettronica, il marchio CE che riporta, necessario per essere commercializzato in EU, implicitamente indica che la macchina è conforme anche ai vincoli della Direttiva EMC.
Questa dichiarazione è comunque una affermazione del costruttore o dell’importatore, ma che deve essere fatta a fronte di un fascicolo tecnico che contenga delle misure eseguite con le apparecchiature sopra descritte. Ora se queste misure sono asseverate dalla firma di un laboratorio competente, accreditato o notificato a seconda, che ha tra le sue procedure standard la calibrazione periodica del parco strumenti ed altri vincoli di qualità, si ha la garanzia di affidabilità e che nessuno impugnerà quei dati.
“La conformità è asserita dal produttore con la dichiarazione di conformità CE (redatta in conformità alla norma ISO/IEC 17050-1:2004 e successivi aggiornamenti sebbene sia spiegato anche nella direttiva stessa nell'allegato IV[4]) e ne conserva copia nel fascicolo tecnico del prodotto sulla base dell'articolo 3 dell'Allegato II della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica.”
Poi se con le recenti armonizzazioni sia cambiato qualcosa, non saprei... ma troverei “scandaloso” che tutto quel bagaglio di know how, di misure e di strumentazione, potesse essere ora sostituito dalla sola firma di un professionista, per quanto abilissimo egli possa essere, foss’anche il nipote di Nikolas Tesla.
Poi, devo dire che sono fuori dal giro e non sono aggiornato; per quanto ho letto non pare che le cose siano cambiate in modo così radicale ma non potrei affermarlo con sicurezza, visto che per interpretare il piú recente decreto a riguardo è GU n.121 del 25-5-2016 - Suppl. Ordinario n. 16.

ci vuole un traduttore dal burocratese..