da giannipironi » mar 07 mag, 2019 12:16
la legge ha posto una netta distinzione fra macchine CE e non CE. La CE (in vigore da 1995) prevede oltre a certe dotazioni di sicurezza anche una omologazione ed un manuale redatto secondo precise specifiche , cosa che nessuna macchina precedente potrà mai avere. Le macchine utensili sono poi classificate secondo criteri di pericolosità , ovviamente una sega circolare comporta rischi diversi da una levigatrice a nastro : normalmente è antieconomico mettere a norma una squadratrice oppure una toupie non CE (protezioni, motore da sostituire con un autofrenante, impianto elettrico) mentre è un'operazione possibile per una filo spessore, ad esempio. Considera però i costi delle protezioni a norme , la modifica all'impianto elettrico eseguita da un professionista (pulsantiera in BT, micro di sicurezza, emergenza) e, dulcis in fundo la perizia. E' obbligatoria infatti per scarico di responsabilità una perizia giurata depositata in tribunale di un perito iscritto da almeno 3 anni all'albo che attesti la rispondenza alle normative di sicurezza vigenti (dai 400 ai 500 + iva). Esistono degli opuscoli editi da associazioni o enti che illustrano le migliorie da apportare per ottemperare alla 626 e seguenti. Ti ricordo che la responsabilità è civile oltre che penale ; ho un cliente che ha chiuso bottega inseguito dalla richiesta di risarcimento danni di un tappezziere a lui vicino di sporto al quale aveva fatto usare la vecchia sega a nastro della falegnameria : il tizio si è amputato pollice ed indice e gli ha chiesto i danni